(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 367)
                 Art. 367. (Art. 78 del Testo Unico) 
                         PERSONALE DI SCORTA 

 
  E' in facolta' del ministero del trasporti di prescrivere,  per  il
trasporto di particolari  materie  o  per  trasporti  effettuati  con
particolari  modalita'  la  presenza  di  una   persona   di   scorta
sull'unita' di trasporto, in tal  naso  la  persona  di  scorta  deve
essere in grado di sostituire il conducente. Nei casi  in  cui  dalle
norme vigenti e prescritta la presenza  di  due  conducenti,  uno  di
questi puo' funzionare da scorta.