(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 456)
                 Art. 456. (Art. 78 del Testo Unico) 
                           CISTERNE VUOTE 

 
  Le cisterne vuote che hanno contenuto  liquidi  della  classe  IV-a
devono, allorche' vengono messe in circolazione non essere imbrattate
esternamente da sostanze velenose, essere ben chiuse e presentare  le
stesse garanzie di perfetta tenuta di quelle piatte.