(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 510)
                Art. 510. (Art. 103 del Testo Unico) 

 
                       LIMITAZIONI TEMPORANEE 

 
  In prossimita'  di  scuole,  istituti,  campi  sportivi,  luoghi  o
manifestazioni varie possono essere imposte su una strada, o parte di
essa, a cura dell'Ente proprietario o gestore  della  strada,  limiti
temporanei di velocita' per tutto il periodo o  i  periodi  di  tempo
della giornata, nei quali tale limitazione  sia  ritenuta  necessaria
alla sicurezza della circolazione.  L'imposizione  di  questi  limiti
deve essere portata a conoscenza  dei  conducenti  mediante  cartelli
temporanei, od anche segnali luminosi a cifre gialle lampeggianti, da
ambedue i lati del  tratto  soggetto  a  limitazione.  Questi  ultimi
segnali possono essere apposti in maniera permanente, ma azionati nel
momento di necessita'. 
  L'Ente proprietario della  strada  qualora  sussistano  particolari
situazioni di pericolosita' quali,  per  esempio,  lavori  in  corso,
rilevamenti di traffico, puo' prescrivere, lungo il tronco di  strada
interessando, opportune limitazioni di velocita' mediante i  suddetti
segnali.