(Allegato- art. 100)
                              Art. 100. 
 
  L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o  per
collocamento a riposo a, sua domanda prima del settantesimo  anno  di
eta' ovvero  per  decadenza  dall'ufficio  nei  casi  previsti  dalle
lettere b) e c) dell'art. 97,  puo'  essere  riammesso  in  servizio,
sentito il parere della Commissione di vigilanza e di disciplina. 
  L'ufficiale giudiziario riammesso il servizio  e'  collocato  nella
graduatoria di anzianita' al posto che  gli  compete  avuto  riguardo
agli anni di servizio prestato anteriormente. 
  La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza  del  posto
nella pianta organica di cui all'art. 101 a non puo' aver luogo se la
cessazione avvenne in applicazione di norme di carattere  transitorio
o speciale.