(Allegato- art. 101)
                              Art. 101. 
 
  Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di  1478;  essi
possono  essere  addetti  all'ufficio  unico  costituito  nelle  sedi
capoluogo di distretto o di  circondario  rispettivamente  presso  la
Corte di appello o presso il tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla
pretura. 
  La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni  ufficio  e'
stabilita con decreto motivato del Ministro.