Art. 101. Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1478; essi possono essere addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla pretura. La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro.