(Allegato- art. 103)
                              Art. 103. 
 
  L'ufficiale giudiziario deve  risiedere  nel  Comune  ove  ha  sede
l'ufficio cui e' addetto e non  puo'  allontanarsene  senza  regolare
permesso, salvo per  cause  di  servizio;  in  caso  di  inosservanza
incorre nella sospensione disciplinare. 
  Il presidente della Corte di appello, per rilevanti  ragioni,  puo'
autorizzare l'ufficiale giudiziario a risiedere in altro  Comune  del
mandamento ove ha sede l'ufficio, quando cio'  sia  conciliabile  col
pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale
diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.