Art. 103. L'ufficiale giudiziario deve risiedere nel Comune ove ha sede l'ufficio cui e' addetto e non puo' allontanarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio; in caso di inosservanza incorre nella sospensione disciplinare. Il presidente della Corte di appello, per rilevanti ragioni, puo' autorizzare l'ufficiale giudiziario a risiedere in altro Comune del mandamento ove ha sede l'ufficio, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.