(Allegato- art. 107)
                              Art. 107. 
 
  L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per  la
notificazione degli atti  in  materia  civile  ed  amministrativa  da
eseguirsi fuori del Comune ove ha  sede  l'ufficio,  eccetto  che  la
parte chieda  che  la  notificazione  sia  eseguita  di  persona.  In
quest'ultimo caso la richiesta deve essere  fatta:  per  iscritto  in
calce o a margine dell'atto e firmata dallo  stesso  richiedente.  Se
questi non puo' o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne
menzione nell'atto indicandone il motivo. 
  Tutti gli  ufficiali  giudiziari  possono  eseguire,  a  mezzo  del
servizio postale, senza limitazioni  territoriali,  la  notificazione
degli  atti  relativi  ad  affari  di  competenza   delle   autorita'
giudiziarie  della  sede  alla  quale  sono  addetti  e  degli   atti
stragiudiziali. 
  La notificazione a mezzo del servizio postale e'  eseguita  secondo
le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393,  e  dal
regolamento di esecuzione del  Codice  postale  approvato  con  regio
decreto 18 aprile 1940, n. 689.