(Allegato- art. 109)
                              Art. 109. 
 
  L'ufficiale  giudiziario,  se  richiesto,  deve  dare  alla   parte
ricevuta degli incarichi  a  lui  affidati  e  dei  documenti  a  lui
consegnati. 
  Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di
un verbale deve rilasciarne ricevuta.