(Allegato- art. 11)
                              Art. 11. 
 
  Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati di comunicare
in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli  incaricati
della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.  I
candidati non  devono  portare  scritti,  libri  o  pubblicazioni  di
qualunque specie. Possono soltanto consultare  leggi  e  decreti  sui
testi  fatti  preventivamente  verificare  dalla  Commissione  o  dal
presidente della Corte di appello per i candidati che  sostengano  le
prove nelle sedi di Corte di appello. Il concorrente che contravviene
a  tale  disposizione  e'  immediatamente  escluso  dall'esame,   con
provvedimento adottato da almeno  due  componenti  della  Commissione
esaminatrice o del Comitato di vigilanza. 
  Nella sala degli esami, durante lo svolgimento delle prove scritte,
debbono essere presenti almeno due componenti della Commissione o del
Comitato suddetti.