(Allegato- art. 110)
                              Art. 110. 
 
  Gli  atti  dell'ufficiale  giudiziario   devono   essere   da   lui
sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese,  anno
e, ove occorra, dell'ora in cui sono eseguiti, nonche'  l'indicazione
dell'autorita' richiedente o della persona a istanza della quale sono
compiuti.