(Allegato- art. 111)
                              Art. 111. 
 
  L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla  notificazione
di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da  altro  pubblico
ufficiale, competente, e' autorizzato a fare le altre copie che  deve
consegnare alle parti. 
  Egli e' anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti  da  lui
redatti, nonche' degli atti privati  di  cui  le  parti  chiedono  la
notificazione. 
  Le  copie  degli  atti  in  materia  penale  da  notificare,  fatta
eccezione per le ordinanze, per i decreti penali per gli estratti  di
requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le  sentenze  di
condanna,  sono  formate  dall'ufficiale   giudiziario   non   appena
l'autorita',  richiedente  gli  abbia  consegnato  gli  atti  per  la
notificazione insieme con gli stampati occorrenti.