(Allegato- art. 112)
                              Art. 112. 
 
  L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto
d'impugnazione in materia civile  deve  darne  immediatamente  avviso
scritto al cancelliere, il quale ne rilascia  ricevuta  e  lo  unisce
all'originale della sentenza oppure  lo  trasmette  alla  cancelleria
dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza. 
  L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente e'
punita con la censura, salvo quanto dispone l'art. 67 per il caso  di
recidiva.