(Allegato- art. 114)
                              Art. 114. 
 
  L'ufficiale  giudiziario  deve  notificare  in  unico  stampato  il
decreto penale di condanna  ed  il  relativo  precetto  di  pagamento
previsti dagli articoli 507 e 586 del Codice di procedura  penale  e,
occorrendo, deve eseguire il pignoramento entro i  termini  stabiliti
rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 113. 
  In caso d'inosservanza dei detti termini si applica la disposizione
di cui all'art. 112, secondo comma.