Art. 114. L'ufficiale giudiziario deve notificare in unico stampato il decreto penale di condanna ed il relativo precetto di pagamento previsti dagli articoli 507 e 586 del Codice di procedura penale e, occorrendo, deve eseguire il pignoramento entro i termini stabiliti rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 113. In caso d'inosservanza dei detti termini si applica la disposizione di cui all'art. 112, secondo comma.