(Allegato- art. 116)
                              Art. 116. 
 
  L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti  registri,  conformi
ai modelli che sono stabiliti con decreto Ministeriale: 
    1) registro cronologico per gli atti di notificazione in  materia
civile ed amministrativa; 
    2) registro cronologico per gli atti di notificazione in  materia
penale; 
    3) registro cronologico per gli atti che importano  la  redazione
di un verbale; 
    4) registro cronologico per i protesti cambiali; 
    5) registro per i depositi di somme. 
  Deve inoltre tenere: 
    1) un bollettario, conforme  al  modello  stabilito  con  decreto
ministeriale, per la ricevuta: 
      a) delle commissioni con  anticipazione  dei  diritti  e  delle
indennita'; 
      b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa; 
      c) delle somme riscosse, a qualunque titolo,  dall'ufficio  del
registro; 
    2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione. 
  Nelle preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto
l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e
2, nonche' quelli indicati ai numeri 3  e  4  del  prime  comma  sono
unificati. 
  Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali  giudiziari
i registri, il bollettario e  il  repertorio  innanzi  indicati  sono
tenuti in unico  esemplare  sotto  la  responsabilita  dell'ufficiale
giudiziario dirigente.