Art. 116. L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto Ministeriale: 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa; 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale; 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale; 4) registro cronologico per i protesti cambiali; 5) registro per i depositi di somme. Deve inoltre tenere: 1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta: a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita'; b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa; c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro; 2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione. Nelle preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonche' quelli indicati ai numeri 3 e 4 del prime comma sono unificati. Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilita dell'ufficiale giudiziario dirigente.