(Allegato- art. 118)
                              Art. 118. 
 
  L'ufficiale giudiziario  deve  segnare  giornalmente  sui  registri
cronologici,  prima  della  esecuzione,  gli   atti   richiesti   con
l'ammontare dei  diritti  e  delle  indennita',  a  qualsiasi  titolo
riscossi o da recuperare. 
  Qualora  i  diritti  e  le  indennita'  non  siano  preventivamente
determinabili, l'ufficiale  giudiziario  deve  segnare  giornalmente,
prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed
annotare, entro il giorno successivo alla esecuzione, l'ammontare dei
diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare. 
  In apposite e distinte colonne deve  altresi'  annotare  se  l'atto
viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante. 
  L'ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni  di  ciascun
mese, deve addizionare le somme  iscritte  nei  registri  cronologici
relative a diritti  ed  indennita'  di  trasferta  percepiti  per  le
richieste pervenute entro il mese precedente, nonche' le  percentuali
riscosse nel detto mese riportando i totali in lettere. 
  A margine dell'originale l'ufficiale giudiziario deve  indicare  il
numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la  specifica
dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito,  col  totale
in cifre, apponendovi la data e la tirata;  a  margine  delle  copie,
invece, e' sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle
indennita' percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il  numero
del registro cronologico e di apporre la data e la firma.