(Allegato- art. 119)
                              Art. 119. 
 
  L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine  prescritto  le
annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le  indennita'  in
misura  inferiore  a  quella  percepita,  e'  punito  con   l'ammenda
disciplinare, alla quale, nei casi piu' gravi, puo'  essere  aggiunta
la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni;  per  la
recidiva si applica la disposizione di cui all'art. 67. 
  Ove, poi, dalla reiterazione e gravita' delle infrazioni  accertate
possa   desumersi   l'abitualita'   dell'ufficiale   giudiziario    a
commetterle, puo' farsi luogo alla sua destituzione. 
  Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la
gravita' dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare di cui all'art. 
73 puo' essere ordinata oltre che dal Ministro, dal presidente  della
Corte di appello, sentito il procuratore generale.