Art. 119. L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennita' in misura inferiore a quella percepita, e' punito con l'ammenda disciplinare, alla quale, nei casi piu' gravi, puo' essere aggiunta la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni; per la recidiva si applica la disposizione di cui all'art. 67. Ove, poi, dalla reiterazione e gravita' delle infrazioni accertate possa desumersi l'abitualita' dell'ufficiale giudiziario a commetterle, puo' farsi luogo alla sua destituzione. Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravita' dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare di cui all'art. 73 puo' essere ordinata oltre che dal Ministro, dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.