Art. 120. Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'art. 59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni: danno all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio. Nelle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio dell'ufficiale giudiziario disposte dal Ministero, l'ispettore puo' essere autorizzato a farsi assistere da un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennita' di missione determinata ai sensi dell'art. 32, ultimo comma.