(Allegato- art. 122)
                              Art. 122. 
 
  Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: 
    1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono  autorizzati
ad esigere, secondo le disposizioni del  presente  ordinamento  o  di
altre leggi, sugli attive commissioni inerenti al loro ufficio; 
    2) con una percentuale sui crediti recuperati dallo  Erario,  sui
campioni civili, penali ed amministrativi e  sulle  somme  introitate
dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in  ragione
del quindici percento. 
  Tale percentuale e' comprensiva  anche  delle  quote  di  spettanza
degli aiutanti ufficiali giudiziari.