Art. 122. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli attive commissioni inerenti al loro ufficio; 2) con una percentuale sui crediti recuperati dallo Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici percento. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.