(Allegato- art. 123)
                              Art. 123. 
 
  Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari: 
    1) il diritto di cronologico; 
    2) il diritto di copia; 
    3) il diritto fisso postale; 
    4) il diritto di chiamata di causa; 
    5) il diritto di notificazione; 
    6) il diritto di redazione di verbale; 
    7) il diritto di protesto cambiario; 
    8) il diritto di vacazione; 
    9) il diritto per assistenza ad atti di ufficio del magistrato  o
del cancelliere.