Art. 123. Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari: 1) il diritto di cronologico; 2) il diritto di copia; 3) il diritto fisso postale; 4) il diritto di chiamata di causa; 5) il diritto di notificazione; 6) il diritto di redazione di verbale; 7) il diritto di protesto cambiario; 8) il diritto di vacazione; 9) il diritto per assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere.