(Allegato- art. 125)
                              Art. 125. 
 
  Per le copie formate nei casi previsti dall'art. 111,  nonche'  per
le copie delle comunicazioni  di  cui  all'art.  136  del  Codice  di
procedura civile, spetta  all'ufficiale  giudiziario  il  diritto  di
copia nella misura di lire quindici a facciata. 
  Quando la copia dell'atto da notificare  e'  redatta  dalla  parte,
spetta  all'ufficiale  giudiziario  meta'  del  diritto  di  cui   al
precedente comma.