Art. 125. Per le copie formate nei casi previsti dall'art. 111, nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all'art. 136 del Codice di procedura civile, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire quindici a facciata. Quando la copia dell'atto da notificare e' redatta dalla parte, spetta all'ufficiale giudiziario meta' del diritto di cui al precedente comma.