Art. 132. All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennita' di missione determinata ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, se dovuta, un diritto d'importo pari a quello di vacazione, di cui all'art. 131, e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.