Art. 134. Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito. Per determinare le singole distanze l'ufficiale giudiziario deve attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni dell'art. 25, prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, n 1043, e, qualora da tali stati le distanze, computabili ai fini dell'indennita' di trasferta, non risultino in tutto o in parte, deve comprovarle col certificato dell'autorita' competente, a richiesta della parte. Ai fini della liquidazione dell'indennita' un chilometro si considera compiuto quando ne siano stati percorsi piu' di duecento metri.