(Allegato- art. 134)
                              Art. 134. 
 
  Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della piu' breve fra
quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto
deve essere eseguito. 
  Per determinare le singole distanze  l'ufficiale  giudiziario  deve
attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni  dell'art.  25,
prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, n 1043, e,  qualora  da
tali stati  le  distanze,  computabili  ai  fini  dell'indennita'  di
trasferta, non risultino in tutto o in parte,  deve  comprovarle  col
certificato dell'autorita' competente, a richiesta della parte. 
  Ai  fini  della  liquidazione  dell'indennita'  un  chilometro   si
considera compiuto quando ne siano stati percorsi  piu'  di  duecento
metri.