(Allegato- art. 135)
                              Art. 135. 
 
  L'ufficiale giudiziario  che  procede,  nello  stesso  viaggio,  su
richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo  ufficio  nella
medesima localita', percepisce una sola indennita' di  trasferta,  la
quale e' ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale
disposizione non si applica quando gli  atti  siano  richiesti  dalla
stessa persona ma per conto e nell'interesse di  parti  diverse,  ne'
quando l'ufficiale giudiziario debba compiere  tali  atti  in  Comuni
diversi, ovvero, compiendoli nello stesso  Comune,  debba  percorrere
tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri. 
  Nei casi in cui competano all'ufficiale giudiziario piu' indennita'
di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa localita' proceda,
a  richiesta  o  nell'interesse  del  pubblico  ministero  o  di  una
Amministrazione dello Stato  o  di  una  parte  ammessa  al  gratuito
patrocinio, l'anticipazione dovuta dall'Erario e'  limitata  soltanto
alla indennita' di trasferta di maggiore importo. Le altre indennita'
sono prenotate a debito.