Art. 135. L'ufficiale giudiziario che procede, nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta, la quale e' ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti siano richiesti dalla stessa persona ma per conto e nell'interesse di parti diverse, ne' quando l'ufficiale giudiziario debba compiere tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, debba percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri. Nei casi in cui competano all'ufficiale giudiziario piu' indennita' di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa localita' proceda, a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, l'anticipazione dovuta dall'Erario e' limitata soltanto alla indennita' di trasferta di maggiore importo. Le altre indennita' sono prenotate a debito.