Art. 137. I diritti e l'indennita' di trasferta, spettanti agli ufficiali giudiziari e prenotati a debito, nonche' le spese postali ad essi anticipate, sono equiparati, agli effetti dei campioni, ai crediti dell'Erario. In caso di recupero parziale dell'articolo di campione, i diritti e l'indennita' sono prelevati insieme con gli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.