(Allegato- art. 137)
                              Art. 137. 
 
  I diritti e l'indennita' di  trasferta,  spettanti  agli  ufficiali
giudiziari e prenotati a debito, nonche' le  spese  postali  ad  essi
anticipate, sono equiparati, agli effetti dei  campioni,  ai  crediti
dell'Erario. 
  In caso di recupero parziale dell'articolo di campione, i diritti e
l'indennita' sono prelevati insieme con gli onorari dei difensori con
privilegio di pari grado sulle somme riscosse.