(Allegato- art. 138)
                              Art. 138. 
 
  Le cancellerie giudiziarie, nei  campioni  civili,  nelle  relative
note di spesa da recuperarsi  e  nelle  distinte  di  versamento  che
devono essere trasmesse agli uffici del registro, nella colonna delle
osservazioni indicano distintamente  dagli  altri  diritti  spettanti
agli ufficiali giudiziari i diritti fissi postali e le indennita'  di
trasferta. 
  Analoga distinzione i cancellieri fanno sulle note di spese e sulle
distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro. 
  Gli uffici del registro, previa ritenuta della tassa del dieci  per
cento di cui all'art. 154,  versano  le  somme  recuperate,  che  dai
campioni civili, penali  ed  amministrativi  risultano  di  spettanza
degli ufficiali giudiziari, alla fine di ciascun mese. A tal  fine  i
detti  uffici  trasmettono  il  relativo  importo  direttamente  agli
ufficiali giudiziari, con  l'indicazione  del  numero  del  campione,
della parte debitrice, delle singole trattenute operate, distinguendo
le somme che si riferiscono alla indennita' di trasferta e ai diritti
fissi postali. 
  Di ciascun versamento con tutte le suddette indicazioni gli  uffici
del registro danno avviso ai capi  d'ufficio  da  cui  dipendono  gli
ufficiali giudiziari affinche' si  assicurino  che  le  somme  pagate
siano immediatamente iscritte nei registro cronologico. 
  In mancanza di specificazione, l'ammontare delle  somme  recuperate
e' attribuito per meta' ai diritti e per meta'  alla,  indennita'  di
trasferta.