Art. 138. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili, nelle relative note di spesa da recuperarsi e nelle distinte di versamento che devono essere trasmesse agli uffici del registro, nella colonna delle osservazioni indicano distintamente dagli altri diritti spettanti agli ufficiali giudiziari i diritti fissi postali e le indennita' di trasferta. Analoga distinzione i cancellieri fanno sulle note di spese e sulle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro. Gli uffici del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'art. 154, versano le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza degli ufficiali giudiziari, alla fine di ciascun mese. A tal fine i detti uffici trasmettono il relativo importo direttamente agli ufficiali giudiziari, con l'indicazione del numero del campione, della parte debitrice, delle singole trattenute operate, distinguendo le somme che si riferiscono alla indennita' di trasferta e ai diritti fissi postali. Di ciascun versamento con tutte le suddette indicazioni gli uffici del registro danno avviso ai capi d'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinche' si assicurino che le somme pagate siano immediatamente iscritte nei registro cronologico. In mancanza di specificazione, l'ammontare delle somme recuperate e' attribuito per meta' ai diritti e per meta' alla, indennita' di trasferta.