(Allegato- art. 140)
                              Art. 140. 
 
  L'importo dei diritti  e  delle  indennita'  recuperati,  trasmesso
dall'ufficio del registro, deve  essere  ripartito  insieme  con  gli
altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122,
n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo  servizio
nell'ultimo giorno del bimestre a cui  si  riferisce  la  percentuale
stessa. 
  L'ufficiale  giudiziario  applicato  ad  altro  ufficio,  a   norma
dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto
nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti
servizio contemporaneo in piu'  uffici,  ha  diritto  a  cumulare  la
stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.