Art. 140. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati, trasmesso dall'ufficio del registro, deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in piu' uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.