(Allegato- art. 145)
                              Art. 145. 
 
  L'ufficiale  giudiziario,  prelevato  dal  deposito  l'importo  dei
diritti e delle indennita' a lui dovuti  e  della  tassa  di  cui  al
secondo comma dell'art. 154, nonche' delle eventuali spese postali  e
degli atti esecutivi, deve nei  primi  cinque  giorni  di  ogni  mese
depositare, in apposito  conto  corrente  postale  intestato  al  suo
ufficio, le somme residue non richieste in restituzione  dalle  parti
entro trenta giorni dal compimento dell'atto. 
  Entro sei mesi dalla data del deposito di cui all'articolo 141,  la
parte con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, puo'  ottenere
il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale. 
  Decorso tale termine,  dette  somme  sono  devolute  allo  Stato  e
versate dall'ufficiale giudiziario  entro  i  mesi  di  luglio  e  di
gennaio. 
  Gli interessi maturati sui depositi sono devoluti allo Stato.