Art. 145. L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennita' a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'art. 154, nonche' delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve nei primi cinque giorni di ogni mese depositare, in apposito conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto. Entro sei mesi dalla data del deposito di cui all'articolo 141, la parte con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, puo' ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale. Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario entro i mesi di luglio e di gennaio. Gli interessi maturati sui depositi sono devoluti allo Stato.