Art. 146. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario. Qualora l'importo delle somme riscosse sia di notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporne il deposito in conto corrente postale o bancario.