(Allegato- art. 146)
                              Art. 146. 
 
  Le  somme  riscosse  per  diritti,  indennita'   di   trasferta   e
percentuale sono  amministrate  dall'ufficiale  giudiziario  o,  dove
esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne e'  l'unico
responsabile. In caso di mancanza  o  di  impedimento  dell'ufficiale
giudiziario   dirigente,   provvede   alla   sostituzione   il   capo
dell'ufficio giudiziario. 
  Qualora l'importo delle somme riscosse sia di notevole entita',  il
capo dell'ufficio giudiziario puo'  disporne  il  deposito  in  conto
corrente postale o bancario.