Art. 147. Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, tranne quelli assegnati in soprannumero ai sensi dell'art. 20, terzo comma, devono ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese nella misura dei dieci per cento calcolato sull'ammontare dei proventi e della percentuale e le somme di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 167 e successivamente l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero. L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito. Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del primo comma del presente articolo e del terzo comma dell'art. 133, e' amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi. Il capo dell'ufficio giudiziario, qualora lo ritenga necessario, nomina due revisori per il controllo contabile e documentale delle spese di ufficio.