(Allegato- art. 147)
                              Art. 147. 
 
  Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, tranne quelli
assegnati in soprannumero ai sensi dell'art. 20, terzo comma,  devono
ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui
all'articolo 122, n. 2, detratte prima  le  spese  nella  misura  dei
dieci  per  cento  calcolato  sull'ammontare  dei  proventi  e  della
percentuale  e  le  somme  di  spettanza  degli  aiutanti   ufficiali
giudiziari ai sensi dell'art. 167  e  successivamente  l'importo  del
trattamento  economico  da  corrispondere  al  detto   personale   in
soprannumero. 
  L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente  determina  l'importo
delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede  alle
operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti  per  congedo
ordinario. 
  Delle  operazioni  di  riparto  e'  redatto  verbale,   che   viene
depositato in cancelleria, previa comunicazione agli  interessati,  i
quali  hanno  diritto  di  proporre  reclamo  con  ricorso  al   capo
dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito. 
  Il fondo per le spese di ufficio, costituito  ai  sensi  del  primo
comma del presente articolo e  del  terzo  comma  dell'art.  133,  e'
amministrato  dall'ufficiale  giudiziario  dirigente,  il  quale   ha
l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile  e
quello annuale. Le eventuali eccedenze  sono  utilizzate  negli  anni
successivi. 
  Il capo dell'ufficio giudiziario, qualora  lo  ritenga  necessario,
nomina due revisori per il controllo contabile  e  documentale  delle
spese di ufficio.