(Allegato- art. 150)
                              Art. 150. 
 
  L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo  servizio  in
piu' uffici, compila per ciascuno  di  essi  lo  stato  dei  proventi
riscossi, in conformita' dell'art. 149 e, se del caso, del verbale di
riparto,  presentandoli  ai  rispettivi  capi  d'ufficio.   Ai   fini
dell'indennita' integrativa, si tiene conto soltanto dello stato  dal
quale l'importo dei proventi riscossi risulti maggiore. 
  Nel  caso   di   cui   al   precedente   comma,   la   liquidazione
dell'indennita' e la emissione dell'ordinativo di  pagamento,  previa
richiesta dei dati occorrenti agli altri  uffici,  spettano  al  capo
dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' assegnato in organico, se
questi continui a  prestarvi  servizio,  e  spettano  in  ogni  altra
ipotesi al capo del primo  ufficio  cui  l'ufficiale  giudiziario  e'
stato destinato in applicazione.