Art. 150. L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in piu' uffici, compila per ciascuno di essi lo stato dei proventi riscossi, in conformita' dell'art. 149 e, se del caso, del verbale di riparto, presentandoli ai rispettivi capi d'ufficio. Ai fini dell'indennita' integrativa, si tiene conto soltanto dello stato dal quale l'importo dei proventi riscossi risulti maggiore. Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione dell'indennita' e la emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' assegnato in organico, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' stato destinato in applicazione.