(Allegato- art. 152)
                              Art. 152. 
 
  Agli ufficiali giudiziari sono concessi le  quote  di  aggiunta  di
famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti,  con  le  norme  e
condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato. 
  Si applicano le disposizioni contenute nell'art.  54,  lettera  c),
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.