Art. 153. Nel caso previsto dall'art. 148, agli ufficiali giudiziari e' corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi del suddetto articolo. Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, e' corrisposta la differenza allo stesso titolo.