(Allegato- art. 153)
                              Art. 153. 
 
  Nel caso previsto  dall'art.  148,  agli  ufficiali  giudiziari  e'
corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico  dello  Stato  ed  a
titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento
economico mensile garantito ai sensi del suddetto articolo. 
  Qualora, invece, i proventi  eccedano  annualmente  il  trattamento
minimo  garantito  ma   non   raggiungano   anche   l'importo   della
gratificazione annuale, e'  corrisposta  la  differenza  allo  stesso
titolo.