Art. 154. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennita' di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennita', in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza. La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi e' corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale e per le chiamate di causa l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario. In relazione a particolari esigenze di servizio, e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del dieci per cento sia effettuato in modo virtuale. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, e' punito con l'ammenda disciplinare. La stessa tassa del dieci per cento e' dovuta anche sulla percentuale di cui all'art. 122, n. 2, e deve essere trattenuta dall'ufficio del registro all'atto del pagamento della percentuale medesima.