(Allegato- art. 154)
                              Art. 154. 
 
  Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa
del dieci per cento sui diritti e sulle indennita' di  trasferta  per
gli atti o per le commissioni da loro compiuti. 
  Eguale  tassa  e'  dovuta  dalle  parti  sugli  stessi  diritti  ed
indennita', in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per  la
quietanza. 
  La tassa del  dieci  per  cento  di  cui  ai  precedenti  commi  e'
corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari,
di  marche  del  valore  corrispondente,  sull'originale  degli  atti
notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per  l'imposta  di
bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza  si  applicano
le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo. 
  Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a  formazione
di originale e per le chiamate di causa l'applicazione  delle  marche
e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario. 
  In relazione a particolari esigenze di servizio, e' in facolta' del
Ministero delle finanze,  su  proposta  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del  dieci  per
cento sia effettuato in modo virtuale. 
  L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota  dalle
parti l'ammontare totale o parziale della tassa  da  lui  dovuta,  e'
punito con l'ammenda disciplinare. 
  La  stessa  tassa  del  dieci  per  cento  e'  dovuta  anche  sulla
percentuale di cui all'art. 122,  n.  2,  e  deve  essere  trattenuta
dall'ufficio del registro all'atto del  pagamento  della  percentuale
medesima.