Art. 155. Quando l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della tassa di cui all'art. 154, superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo. Ai fini del versamento di cui al precedente comma l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente trasmette all'ufficio del registro non oltre il ventesimo giorno successivo alla fine di ogni mese, un prospetto riassuntivo dei totali dei proventi, distinti per voci, segnati nel mese precedente nei registri, corredato, se del caso, del verbale di riparto. Il prospetto e' vistato dal capo dell'ufficio al quale sono addetti i singoli ufficiali giudiziari e contiene l'indicazione della rata che ciascuno di essi deve eventualmente versare all'ufficio del registro. Il versamento della rata deve essere eseguito non oltre la fine del mese successivo a quello cui si riferisce.