(Allegato- art. 155)
                              Art. 155. 
 
  Quando  l'ammontare  mensile  dei  proventi  computabili  ai   fini
dell'indennita' integrativa, al netto del  dieci  per  cento  per  le
spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi  medesimi  e
della tassa di cui  all'art.  154,  superi  l'importo  mensile  dello
stipendio al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile
dello Stato avente qualifica di  segretario  principale,  l'ufficiale
giudiziario deve versare all'Erario  il  cinquanta  per  cento  della
parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo. 
  Ai fini del versamento  di  cui  al  precedente  comma  l'ufficiale
giudiziario  o,  dove  esiste,  l'ufficiale   giudiziario   dirigente
trasmette all'ufficio del registro  non  oltre  il  ventesimo  giorno
successivo alla fine di  ogni  mese,  un  prospetto  riassuntivo  dei
totali dei proventi, distinti per voci, segnati nel  mese  precedente
nei registri, corredato, se del caso,  del  verbale  di  riparto.  Il
prospetto e' vistato dal capo dell'ufficio al quale  sono  addetti  i
singoli ufficiali giudiziari e contiene l'indicazione della rata  che
ciascuno di essi deve eventualmente versare all'ufficio del registro. 
  Il versamento della rata deve essere eseguito non oltre la fine del
mese successivo a quello cui si riferisce.