(Allegato- art. 156)
                              Art. 156. 
 
  Entro il 15 marzo il cancelliere trasmette all'ufficio del registro
i registri cronologici ed il bollettario per  le  chiamate  di  causa
dell'anno precedente, depositati a norma dell'art. 121. 
  L'ufficio del  registro,  dopo  gli  opportuni  accertamenti  sulla
esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarita' dei  prescritti
versamenti mensili, liquida sugli emolumenti riscossi durante  l'anno
le somme spettanti all'Erario in base agli articoli precedenti. 
  Qualora l'ufficio del  registro  nel  procedere  alla  liquidazione
riconosca che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme  minori  di
quelle dovute, lo invita a versare la differenza in  un  termine  non
minore di dieci giorni  dalla  comunicazione  dell'avviso,  che  deve
essere trasmesso per  il  tramite  del  capo  dell'ufficio  al  quale
l'ufficiale giudiziario e' addetto. Nello stesso termine  l'ufficiale
giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella
cancelleria, puo' fare opposizione, la quale sospende ogni  ulteriore
procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. 
  Trascorso  detto  termine,  l'ufficio  del  registro  procede  alla
riscossione delle somme per cui non vi  sia  stata  opposizione,  con
l'osservanza delle disposizioni dell'art. 159. 
  Qualora, invece, risulti che l'ufficiale giudiziario abbia  versato
somme maggiori di quelle dovute, lo ufficio del registro  liquida  la
differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di  marzo,
promuove da parte del capo dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario
e' addetto, il  relativo  ordine  di  pagamento,  salva  allo  stesso
ufficiale giudiziario la facolta' di ricorrere, non oltre il mese  di
aprile con  le  stesse  forme  innanzi  indicate,  nel  caso  che  il
pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore  a
quella da lui pretesa. 
  Le contestazioni che possono sorgere tra l'ufficio del  registro  e
l'ufficiale giudiziario sono decise con decreto, senza formalita'  di
procedura  e  sentito  il  pubblico  ministero,  dal  presidente  del
tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla  pretura
o all'ufficio unico del tribunale, ovvero da un  magistrato  delegato
dal presidente della Corte  di  appello,  se  trattasi  di  ufficiale
giudiziario addetto all'ufficio unico della Corte. 
  Possono essere sentite anche le parti interessate. 
  A  cura  del  cancelliere  un  esemplare  del  ricorso  come  sopra
depositato e'  trasmesso  all'ufficio  del  registro,  e  l'altro  al
magistrato competente a decidere sulla contestazione. 
  La decisione e' comunicata all'ufficiale giudiziario per il tramite
del  capo  dell'ufficio  al  quale  lo  stesso  e'  addetto,  nonche'
all'ufficio del registro e, nel caso di rigetto  dell'opposizione  di
cui al terzo comma, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine
per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso preveduto  dal
quarto comma, nella  relativa  decisione  e'  contenuto  l'ordine  di
pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario. 
  Eseguiti gli atti di sua competenza, l'ufficio del registro  appone
sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e  provvede
alla  restituzione  dei  registri  stessi  alla   cancelleria,   dove
rimangono depositati.