(Allegato- art. 158)
                              Art. 158. 
 
  Ai  fini  del  versamento  di  cui  all'art.  155,  sono  calcolati
cumulativamente tutti i proventi riscossi dall'ufficiale  giudiziario
che sia chiamato a prestare contemporaneamente servizio in due o piu'
uffici. 
  Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo,  per  la  competenza  in
ordine  alla  determinazione   mensile   del   versamento   ed   alla
liquidazione annuale, all'ufficio  dove  l'ufficiale  giudiziario  e'
addetto in pianta. 
  In ogni altro caso di  contemporanea  prestazione  di  servizio  la
competenza e' determinata dal  primo  ufficio  al  quale  l'ufficiale
giudiziario e' stato applicato.