(Allegato- art. 159)
                              Art. 159. 
 
  Se l'ufficiale giudiziario,  nei  termini  stabiliti  dall'articolo
155, non esegue il  versamento  delle  somme  dovute,  l'Ufficio  del
registro provvede alla esazione con la  procedura  stabilita  per  la
riscossione delle imposte di registro. 
  Trascorso il termine stabilito  nella  ingiunzione  senza  che  sia
stato  eseguito  il  pagamento,  l'ufficio  del   registro   ne   da'
comunicazione al presidente della Corte di appello,  se  trattasi  di
ufficiale giudiziario addetto alla Corte medesima,  o  al  presidente
del tribunale,  se  trattasi  di  ufficiale  giudiziario  addetto  al
tribunale o ad una pretura del circondario.  L'ufficiale  giudiziario
e' sospeso dalle funzioni con decreto, non soggetto ad  impugnazione,
emesso  dai  predetti  magistrati,  sentito  il  pubblico  ministero;
qualora esegua il pagamento il decreto e'  revocato,  salva  l'azione
disciplinare. 
  Tale sospensione produce  gli  effetti  indicati  nel  primo  comma
dell'art.  63  e  non  esclude  la  esecuzione  di  qualsiasi   altro
provvedimento di sospensione  disciplinare  a  carico  dell'ufficiale
giudiziario;  ma  detta  esecuzione,  quando  non  sia  stata  ancora
iniziata, e' rinviata, e, se gia' iniziata, e' sospesa fino a che non
sia stata revocata la sospensione inflitta per il mancato pagamento. 
  Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della  sospensione  senza  che
questa sia stata revocata, l'ufficiale giudiziario, su  proposta  del
presidente della Corte di appello, sentito  il  procuratore  generale
presso la stessa Corte,  puo'  essere  dispensato  dal  servizio  con
decreto ministeriale, esclusa qualsiasi formalita' di procedura. 
  La  dispensa  non  puo'  pronunciarsi  qualora  sia  in  corso   un
procedimento disciplinare, finche' questo non sia esaurito. 
  L'ufficiale giudiziario dispensato ai sensi del  quarto  comma  del
presente articolo deve essere riammesso  in  servizio  qualora  abbia
effettuato il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione,
e cio' senza pregiudizio dell'azione disciplinare.