Art. 159. Se l'ufficiale giudiziario, nei termini stabiliti dall'articolo 155, non esegue il versamento delle somme dovute, l'Ufficio del registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro. Trascorso il termine stabilito nella ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficio del registro ne da' comunicazione al presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla Corte medesima, o al presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto al tribunale o ad una pretura del circondario. L'ufficiale giudiziario e' sospeso dalle funzioni con decreto, non soggetto ad impugnazione, emesso dai predetti magistrati, sentito il pubblico ministero; qualora esegua il pagamento il decreto e' revocato, salva l'azione disciplinare. Tale sospensione produce gli effetti indicati nel primo comma dell'art. 63 e non esclude la esecuzione di qualsiasi altro provvedimento di sospensione disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario; ma detta esecuzione, quando non sia stata ancora iniziata, e' rinviata, e, se gia' iniziata, e' sospesa fino a che non sia stata revocata la sospensione inflitta per il mancato pagamento. Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della sospensione senza che questa sia stata revocata, l'ufficiale giudiziario, su proposta del presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la stessa Corte, puo' essere dispensato dal servizio con decreto ministeriale, esclusa qualsiasi formalita' di procedura. La dispensa non puo' pronunciarsi qualora sia in corso un procedimento disciplinare, finche' questo non sia esaurito. L'ufficiale giudiziario dispensato ai sensi del quarto comma del presente articolo deve essere riammesso in servizio qualora abbia effettuato il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione, e cio' senza pregiudizio dell'azione disciplinare.