(Allegato- art. 16)
                              Art. 16. 
 
  Espletate  le  prove  del  concorso,  la   Commissione   forma   la
graduatoria di merito con  l'indicazione  del  punteggio  complessivo
conseguito da ciascun candidato. Nel formare la suddetta  graduatoria
deve tener conto anche dei titoli di precedenza e di preferenza che i
concorrenti abbiano presentato nel termine  stabilito  nel  bando  di
concorso a norma dell'art. 3. 
  Entro i limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori
i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salvo  le  quote
riservate in favore delle categorie di  concorrenti  specificate  nel
bando. 
  Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei  nella  graduatoria  di
merito ve ne siano taluni che appartengano a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo
che da' diritto a riserva di un maggior numero di posti.