(Allegato- art. 162)
                              Art. 162. 
 
  Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le  disposizioni  di
cui all'art. 2, riguardanti la equiparazione  agli  impiegati  civili
dello Stato, quelle contenute negli articoli da 21 a 25,  riguardanti
la  cauzione,  che  viene  determinata  in   lire   quindicimila,   e
l'assunzione in servizio, quelle contenute negli articoli da 26 a 28,
riguardanti le esenzioni  e  le  incompatibilita',  quelle  contenute
negli articoli da 29 a 31, concernenti le assegnazioni di  sede  e  i
trasferimenti,  quelle  contenute  negli  articoli  da   38   a   46,
concernenti i  congedi  e  le  aspettative,  quelle  contenute  negli
articoli da 49 a 58, concernenti le Commissioni  di  vigilanza  e  di
disciplina, l'anzianita' di servizio e le note di  qualifica,  quelle
contenute negli articoli da 59 a 95, concernenti la disciplina  e  il
procedimento disciplinare, in quanto  applicabili,  quelle  contenute
negli articoli 96, 97,  98  e  100,  concernenti  le  dimissioni,  la
decadenza dall'ufficio, la  dispense  dal  servizio,  quelle  di  cui
all'art. 102, riguardanti la riduzione dei posti. 
  Le  autorita'  indicate  nell'art.  59,   secondo   la   rispettiva
competenza, e l'ufficiale giudiziario, o,  dove  esiste,  l'ufficiale
giudiziario  dirigente  esercitano  la  sorveglianza  sugli  aiutanti
ufficiali giudiziari. 
  Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il
personale civile delle Amministrazioni  dello  Stato  della  carriera
esecutiva. 
  Il trattamento di quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari e'
regolato   dal   testo   unico   delle    disposizioni    legislative
sull'ordinamento della  Cassa  di  previdenza  delle  pensioni  degli
ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari  approvato  con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e successive modificazioni.