(Allegato- art. 163)
                              Art. 163. 
 
  Al personale femminile si applicano le norme per  la  tutela  delle
lavoratrici madri. In tal caso l'aiutante, ove si astenga dal  lavoro
durante i periodi anteriore e successivo  al  parto  stabiliti  dalle
norme innanzi richiamate, e' considerata in congedo straordinario per
maternita' e ha  diritto  al  trattamento  economico  previsto  dagli
articoli 168 e 169.