Art. 163. Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri. In tal caso l'aiutante, ove si astenga dal lavoro durante i periodi anteriore e successivo al parto stabiliti dalle norme innanzi richiamate, e' considerata in congedo straordinario per maternita' e ha diritto al trattamento economico previsto dagli articoli 168 e 169.