Art. 165. Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella, notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi sono responsabili della regolarita' della consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione. Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari e' adibito esclusivamente ai lavori interni di ufficio e solo in via eccezionale, per esigenze di servizio puo' essere addetto alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale e al Ministero per i lavori attinenti al personale e ai servizi degli ufficiali giudiziari. Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I del titolo II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, esclusa l'autenticazione delle copie di cui all'art. 111.