(Allegato- art. 165)
                              Art. 165. 
 
  Gli  aiutanti  ufficiali  giudiziari   coadiuvano   gli   ufficiali
giudiziari nella, notificazione degli atti in materia civile,  penale
ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze. 
  Gli aiutanti ufficiali giudiziari  sono  anche  adibiti  ai  lavori
interni di ufficio. Essi sono responsabili  della  regolarita'  della
consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione. 
  Il personale  femminile  degli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  e'
adibito esclusivamente ai lavori interni di ufficio  e  solo  in  via
eccezionale, per  esigenze  di  servizio  puo'  essere  addetto  alla
cancelleria della Corte di appello o del tribunale e al Ministero per
i  lavori  attinenti  al  personale  e  ai  servizi  degli  ufficiali
giudiziari. 
  Sono  estese  agli  aiutanti  ufficiali   giudiziari,   in   quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel  capo  I  del  titolo  II,
concernenti gli obblighi, la competenza e  le  attribuzioni,  esclusa
l'autenticazione delle copie di cui all'art. 111.