(Allegato- art. 166)
                              Art. 166. 
 
  L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti  originali
e delle copie all'aiutante, deve eseguire  gli  adempimenti  previsti
dall'ultimo comma dell'articolo 118. 
  Quando  l'ufficio  sia  privo  di  ufficiale   giudiziario,   detti
adempimenti devono essere eseguiti a cura  dello  aiutante  ufficiale
giudiziario, al quale si applicano le  disposizioni  contenute  negli
articoli 118 e 119.