Art. 166. L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve eseguire gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 118. Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, detti adempimenti devono essere eseguiti a cura dello aiutante ufficiale giudiziario, al quale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 118 e 119.