(Allegato- art. 169)
                              Art. 169. 
 
  All'aiutante ufficiale giudiziario che, con i  proventi  percepiti,
escluso il diritto fisso postale, non venga a conseguire annualmente,
al netto della tassa del dieci per cento, di  cui  all'art.  171,  in
relazione allo art. 154, un  importo  pari  allo  stipendio  iniziale
spettante  all'impiegato  civile  dello  Stato  avente  qualifica  di
applicato aggiunto,  compete  a  carico  dell'Erario  una  indennita'
integrativa fino, a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo puo'
essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali
spettanti agli impiegati  civili  dello  Stato  aventi  qualifica  di
applicato e di archivista, previo parere favorevole della Commissione
di vigilanza e di disciplina, decorso il  corrispondente  periodo  di
servizio richiesto per l'ammissione allo  scrutinio  degli  impiegati
civili dello State per il conseguimento delle suddette qualifiche. 
  Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti
periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti
per gli impiegati civili dello Stato. 
  Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni  di
cui al terzo comma dell'art. 148. 
  Per  la  liquidazione   dell'indennita'   integrativa   l'ufficiale
giudiziario o, dove esiste, il dirigente, esegue le  prescrizioni  di
cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti  degli  aiutanti
ufficiali  giudiziari.  Si  osservano,  in  quanto  applicabili,   le
disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli articoli  150  e
151.