Art. 169. All'aiutante ufficiale giudiziario che, con i proventi percepiti, escluso il diritto fisso postale, non venga a conseguire annualmente, al netto della tassa del dieci per cento, di cui all'art. 171, in relazione allo art. 154, un importo pari allo stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dell'Erario una indennita' integrativa fino, a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo puo' essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di applicato e di archivista, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello State per il conseguimento delle suddette qualifiche. Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato. Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 148. Per la liquidazione dell'indennita' integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli articoli 150 e 151.