Art. 170. Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano le disposizioni contenute nell'art. 152, riguardanti le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede. Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell'art. 153, riguardanti la gratificazione annuale, sostituito al trattamento economico minimo garantito dall'art. 148 quello garantito dall'art. 169.