(Allegato- art. 170)
                              Art. 170. 
 
  Agli aiutanti ufficiali giudiziari  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'art. 152, riguardanti le quote di aggiunta di famiglia
e l'assegno personale di sede. 
  Agli aiutanti  ufficiali  giudiziari  si  applicano,  altresi',  le
disposizioni contenute nell'art. 153, riguardanti  la  gratificazione
annuale,  sostituito  al  trattamento  economico   minimo   garantito
dall'art. 148 quello garantito dall'art. 169.