(Allegato- art. 174)
                              Art. 174. 
 
  Qualora  il  trattamento  economico  dell'ufficiale  giudiziario  e
dell'aiutante stabilito dal presente ordinamento risulti inferiore  a
quello che sarebbe  spettato  in  base  alle  disposizioni  anteriori
all'entrata in vigore  della  legge  27  febbraio  1958  n.  162,  la
differenza e corrisposta a carico dell'Erario.