(Allegato- art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Gli ufficiali giudiziari  sono  equiparati  agli  impiegati  civili
dello Stato agli effetti dei  congedi,  della  imposta  di  ricchezza
mobile  e  complementare,   delle   riduzioni   sui   viaggi,   della
impignorabilita' e della insequestrabilita' sia  della  retribuzione,
sia  delle  indennita',  sia  degli  assegni,  nonche'  agli  effetti
dell'assegnazione degli alloggi dell'Istituto  nazionale  delle  case
per gli impiegati dello Stato  e  ai  fini  dell'iscrizione  all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato. 
  La spesa relativa  alle  riduzioni  sui  viaggi  e'  a  carico  del
Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con  le  modalita'
che saranno stabilite d'intesa col  Ministero  dei  trasporti  e  col
Ministero del tesoro.