(Allegato- art. 20)
                              Art. 20. 
 
  Con decreto del Ministro i vincitori  del  concorso  sono  nominati
ufficiali giudiziari. 
  I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al  numero  dei  posti
messi a concorso non acquistano diritto a  ricoprire  quelli  che  si
facciano successivamente vacanti. Il Ministro ha  pero'  facolta'  di
assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i
posti  che  risultino  disponibili  entro  sei  mesi  dalla  data  di
approvazione della graduatoria medesima, nel  limite  massimo  di  un
quinto di quelli messi a concorso. 
  Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario per la durata di  sei
mesi e assegnato in soprannumero ad un  ufficio  unico  di  Corte  di
appello o di tribunale; trascorso tale periodo dev'essere  trasferito
ad una pretura. 
  Al medesimo spettano il trattamento economico  previsto  dal  primo
comma dell'art. 148 e l'assegno a titolo di gratificazione annuale di
cui all'art. 153, l'importo dei quali viene prelevato dalla massa dei
proventi netti da ripartire; spettano, altresi',  gli  emolumenti  di
cui all'art. 152.