Art. 20. Con decreto del Ministro i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari. I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a ricoprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il Ministro ha pero' facolta' di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un quinto di quelli messi a concorso. Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario per la durata di sei mesi e assegnato in soprannumero ad un ufficio unico di Corte di appello o di tribunale; trascorso tale periodo dev'essere trasferito ad una pretura. Al medesimo spettano il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 148 e l'assegno a titolo di gratificazione annuale di cui all'art. 153, l'importo dei quali viene prelevato dalla massa dei proventi netti da ripartire; spettano, altresi', gli emolumenti di cui all'art. 152.