Art. 21. L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, e' tenuto a prestare una cauzione di lire centomila se addetto a un ufficio unico e di lire cinquantamila se addetto a una pretura. Il versamento puo' essere effettuato anche in dieci rate mensili uguali.