(Allegato- art. 21)
                              Art. 21. 
 
  L'ufficiale   giudiziario,   a   garanzia   dei   danni   cagionati
nell'esercizio delle funzioni, e' tenuto a prestare una  cauzione  di
lire centomila se addetto a un ufficio unico e di lire  cinquantamila
se addetto a una pretura. Il versamento puo' essere effettuato  anche
in dieci rate mensili uguali.