(Allegato- art. 22)
                              Art. 22. 
 
  L'ufficiale giudiziario, prima  di  essere  immesso  nell'esercizio
delle funzioni,  deve  avere  versato  almeno  la  prima  rata  della
cauzione. 
  Il  capo  dell'ufficio,  nelle  sedi  che  non  sono  capoluogo  di
distretto, informa mensilmente il presidente della Corte  di  appello
del regolare versamento delle rate successive.  In  caso  di  mancato
versamento di una rata, il  presidente  della  Corte  di  appello  ne
riferisce al Ministro il quale provvede alla  dispensa  dal  servizio
dell'inadempiente.