(Allegato- art. 28)
                              Art. 28. 
 
  L'ufficiale giudiziario non puo' essere addetto  all'ufficio  della
sede nella quale prestano servizio come magistrati  parenti  sino  al
secondo grado od affini nel  primo  grado,  o  nella  quale  egli  ha
esercitato,  sino  a  cinque  anni  prima,  il  commercio  ovvero  lo
esercitano i genitori o la moglie. 
  In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve  astenersi  dal  compiere
qualsiasi atto del suo ufficio nei  confronti  di  parenti  o  affini
entro il quarto grado.