Art. 28. L'ufficiale giudiziario non puo' essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado, o nella quale egli ha esercitato, sino a cinque anni prima, il commercio ovvero lo esercitano i genitori o la moglie. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado.